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Surroga difficile per i mutui contratti da società

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Domanda
(Gianpiero, 11 marzo) Una società che ha contratto nel luglio 2008 un mutuo ipotecario ventennale a tasso fisso con primario istituto bancario ha successivamente contattato un altro istituto bancario per modificare il tasso di mutuo da fisso in variabile, chiedendo di potersi avvalere della procedura di surroga. Leggendo la norma, mi sembra che ogni soggetto giuridico può avvalersi di tale procedura; la banca, tuttavia, non è dello stesso avviso e ritiene che le società non possono mai avvalersi della surrogazione, senza motivare tale interpretazione restrittiva. E' corretta la posizione della banca?

Risposta
(a cura del Consiglio Nazionale del Notariato)
Nella versione definitiva del decreto legge (e poi nella legge di conversione), la collocazione della norma sulla portabilità è mutata rispetto al disegno di legge originario diffuso, risultando trasferita dal capo II (Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza) al capo I (Misure urgenti per la tutela dei consumatori). Con ciò generando il dubbio se l'ambito di applicazione della norma coincida con il suo tenore letterale, per cui si applicherebbe a qualunque soggetto finanziato, oppure risulti condizionato dalla sua collocazione sistematica, per cui sarebbe applicabile solo ai soggetti finanziati che rivestono la qualifica di consumatori. Quest'ultima è la soluzione che, nella pur intricata sistematica del provvedimento, appare preferibile; non potendosi fare a meno di rilevarne una certa irrazionalità, in quanto le esigenze alla base della flessibilità dell'ipoteca sono senz'altro comuni anche agli imprenditori. In realtà, anche a ritenere che l'ambito della Bersani bis sia riservato ai soli consumatori, nulla vieta alle parti (banca e impresa) di utilizzare l'art. 1202 c.c, il quale preesiste alla legge Bersani bis: in questo caso, però non si potranno avere le agevolazioni fiscali previste dal comma 4 bis. Inoltre, alcune difficoltà sistematiche non risolte dalla Bersani bis (ad es. il rischio di revocabilità del pagamento ricevuto dalla banca originaria, che, nel frattempo ha perso l'ipoteca) appaiono più rilevanti per le operazioni con imprenditori: non è un caso se l'art. 1202 c.c. fino alla Bersani bis ha avuto scarsissima applicazione pratica.

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